Decreto mille proroghe
Proroga dei termini per la pubblicazione inGazzetta Ufficiale degli Studi di Settore per gli anni 2009 e 2010, estensione temporale dello “scudo fiscale“ sino al 30 aprile 2010, con modifica delle aliquote dell’ imposta “straordinaria“ e sostituzione delle agevolazioni fiscali applicabili nelle zone franche urbane con un contributo di natura finanziaria
Queste le principali misure fiscali contenute nel decreto legge 30 dicembre 2009, n.194, recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative” (cd decreto mille proroghe), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.302 del 30 dicembre 2009 ed in vigore dalla stessa data.
1. Proroga dei termini per la pubblicazione in G.U. degli Studi di Settore - art.1, c. 4
2. Proroga dello scudo fiscale - art.1, c.1 - 3
3. Modifica delle agevolazioni per le zone franche urbane - art.9, c.4
4. Disposizioni in favore dell’ Abruzzo - art.1, c.10-11
1. Proroga dei termini per la pubblicazione in G.U. degli Studi di Settore - art.1, c. 4
Al fine di tener conto della crisi economica e dei mercati, l’ art.1, comma 4, del D.L. 194 / 2009, stabilisce la proroga dei termini della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale degli Studi di Settore per gli anni 2009 e 2010.
In particolare, viene previsto che:
- per l’ anno 2009, gli Studi di Settore dovranno essere pubblicati in G.U. entro il 31 marzo 2010;
- per l’ anno 2010, la pubblicazione in G.U. dovrà avvenire entro il 31 marzo 2011.
Tale disposizione riguarda anche lo Studio di Settore per l’ edilizia, oggetto di revisione ordinaria con decorrenza dal periodo d’ imposta 2009, e costituisce la necessaria conferma normativa delle conclusioni cui era giunta la Commissione degli Esperti (della quale fa parte anche l’ ANCE) che, con Delibera del 16 settembre 2009, si era espressa sull’ opportunità di un rinvio dell’ approvazione del nuovo Studio, anche alla luce del fatto che si tratta del primo Studio di Settore elaborato su base regionale.
2. Proroga dello scudo fiscale - art.1, c.1 - 3
L’ art.1, commi 1 - 3, dispone la proroga al 30 aprile 2010 del termine per effettuare il rimpatrio o laregolarizzazione di attività finanziarie e patrimoniali detenute all’ estero (cd scudo fiscale), introdotto dall’ art.13 - bis del D.L. 1° luglio 2009, n.78 (convertito, con modifiche, nella legge 102 / 2009) e la cui scadenza era stata fissata al 15 dicembre 2009.
Contestualmente alla proroga, vengono inoltre introdotte due diverse aliquote dell’ imposta straordinaria (originariamente fissata in misura pari al 5% del valore complessivo dei capitali rimpatriati o regolarizzati), applicabili a seconda del periodo di effettuazione della sanatoria.
In particolare, l’ aliquota dell’ imposta è pari al:
- 6%, per le operazioni che saranno perfezionate successivamente al 15 dicembre 2009 ed entro il 28 febbraio 2010;
- 7% per quelle portate a compimento dal 1° marzo al 30 aprile 2010.
Resta fermo che, per essere oggetto di regolarizzazione o di rimpatrio, le attività devono essere detenute, entro la data del 31 dicembre 2008, in Stati dell’ Unione Europea, o Stati non appartenenti all’ Unione Europea o in Stati aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un effettivo scambio di informazioni fiscali in via amministrativa.
Inoltre, il medesimo art.1 del provvedimento prevede, al comma 3, il raddoppio dei termini a disposizione dell’ Amministrazione Finanziaria per effettuare gli accertamenti, sia ai fini delle imposte dirette che dell’ IVA, basati sulla presunzione che gli investimenti e le attività detenute illecitamente all’ estero siano costituiti mediante redditi sottratti a tassazione in Italia (di cui all’ art.12, comma 2, del citato D.L. 78/2009, convertito con modifiche nella legge 102 / 2009).
Pertanto, la notifica di tali accertamenti potrà avvenire sino all’ ottavo anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata presentata o, in caso di dichiarazione omessa, fino al decimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione doveva essere presentata.
3. Modifica delle agevolazioni per le zone franche urbane - art.9, c.4
L’ art.9, comma 4, del provvedimento prevede l’ eliminazione del regime fiscale agevolato (esenzione dalle imposte sui redditi, dall’ IRAP e dall’ ICI), che veniva riconosciuto alle piccole e microimprese situate nelle zone franche urbane dall’ art.1, commi 340 - 341 quater, della legge 296 / 2006.
In particolare, le agevolazioni originariamente previste sono sostituite da un contributo parametrato all’ ICI dovuta da tali soggetti per gli immobili situati nelle zone franche urbane e utilizzati nell’ esercizio d’ impresa, ed all’ ammontare dei contributi previdenziali dagli stessi dovuti sulle retribuzioni dei propri lavoratori dipendenti.
4. Disposizioni in favore dell’ Abruzzo - art.1, c.10 - 11
L’ art.1, commi 10 - 11, prevede l’ adozione di specifici provvedimenti diretti a prorogare il periodo di sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari e contributivi, originariamente fissato sino al 30 novembre 2009, per i soggetti (persone fisiche e non) residenti o aventi domicilio fiscale o sede operativa nei Comuni colpiti dal sisma del 6 aprile 2009.
In attuazione di tale disposizione è stata emanata l’ Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3837 del 30 dicembre 2009, con la quale, per i predetti soggetti, è stato prorogato sino al30 giugno 2010 il periodo di sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari e contributivi.
La medesima Ordinanza stabilisce, inoltre, che non si fa luogo al rimborso di quanto già versato e che, con successivo provvedimento, saranno stabilite le modalità di effettuazione degli adempimenti e dei versamenti sospesi.
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